Art. 2
2 / 10Definizioni
In vigore dal 28 feb 2000
1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto si intendono per:
a) nave da pesca: ogni imbarcazione battente bandiera di uno Stato membro dell'Unione europea o registrata sotto la piena giurisdizione di uno Stato membro, impiegata per fini commerciali per la cattura, o per la cattura e la lavorazione, del pesce o di altre risorse vive del mare;
b) nave da pesca nuova: ogni nave da pesca la cui lunghezza fra le perpendicolari è superiore o uguale a quindici metri, per la quale, alla data di entrata in vigore del presente decreto:
1) è stato concluso un contratto di costruzione o di importante trasformazione;
oppure
2) in mancanza di un contratto di costruzione, è stata effettuata la posa della chiglia, ovvero è stata effettuata una costruzione identificabile con una nave particolare, ovvero è iniziato il montaggio, con l'impiego di almeno 50 tonnellate o l'1% della massa stimata di tutti i materiali di struttura, se quest'ultimo valore è inferiore;
c) nave da pesca esistente: ogni nave da pesca la cui lunghezza fra le perpendicolari è superiore o uguale a diciotto metri e che non è una nave da pesca nuova;
d) nave: ogni nave da pesca nuova od esistente;
e) lavoratore marittimo: qualsiasi persona che svolga un'attività professionale a bordo di una nave, nonché i tirocinanti e gli apprendisti, ad esclusione del personale a terra che effettua lavori a bordo di una nave all'ormeggio e dei piloti portuali;
f) armatore: il proprietario registrato di una nave. Se la nave è stata noleggiata a scafo nudo o è gestita interamente o parzialmente da una persona fisica o giuridica diversa dal proprietario registrato in base ad un contratto di gestione, si considera armatore rispettivamente il noleggiatore a scafo nudo o la persona fisica o giuridica che gestisce la nave;
g) comandante: la persona cui è affidato il comando della nave.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-08-17;298#art-2