Art. 5

Art. 5

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In vigore dal 20 apr 2000
1. All'articolo 37 del decreto legislativo n. 626 del 1994, dopo il comma 1, è inserito il seguente: "1-bis. Il datore di lavoro provvede altresì a informare i lavoratori sui rischi cui sono esposti durante l'uso delle attrezzature di lavoro, sulle attrezzature di lavoro presenti nell'ambiente immediatamente circostante, anche se da essi non usate direttamente, nonché sui cambiamenti di tali attrezzature.".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-08-04;359#art-5