Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 20 apr 2000
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la direttiva 95/63/CE del Consiglio del 5 dicembre 1995 che modifica la direttiva 89/655/CEE relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori durante il lavoro; Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128, ed in particolare l'articolo 51, recante delega al Governo per l'attuazione della direttiva 95/63/CE; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e successive modifiche e integrazioni, recante norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro; Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modifiche e integrazioni, e in particolare il titolo III che reca disposizioni di attuazione della direttiva 89/655/CEE; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 maggio 1999; Sentito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; Acquisiti i pareri delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 29 luglio 1999; Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri della sanità, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di grazia e giustizia, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, degli affari esteri e per la funzione pubblica; Emana il seguente decreto legislativo: . 1. Il presente decreto reca modifiche e integrazioni al titolo III del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e all'articolo 184 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, in attuazione della direttiva 95/63/CE del Consiglio del 5 dicembre 1995. Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (G.U.C.E.).
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