Art. 9 · Requisiti applicabili alle zone con i livelli inferiori ai valori limite

Art. 9

Abrogato9 / 15

Requisiti applicabili alle zone con i livelli inferiori ai valori limite

In vigore dal 30 set 2010
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 AGOSTO 2010, N. 155

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Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-08-04;351#art-9