Art. 11

Art. 11

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In vigore dal 23 ott 1999
1. L'articolo 17 della legge 17 ottobre 1967, n. 977, è sostituito dal seguente: "Art. 17 - 1. In deroga a quanto stabilito dall', la prestazione lavorativa del minore impiegato nelle attività di cui all', comma 2, può protrarsi non oltre le ore 24. In tale caso il minore deve godere, a prestazione compiuta, di un periodo di riposo di almeno 14 ore consecutive. 2. Gli adolescenti che hanno compiuto 16 anni possono essere, eccezionalmente e per il tempo strettamente necessario, adibiti al lavoro notturno quando si verifica un caso di forza maggiore che ostacola il funzionamento dell'azienda, purchè tale lavoro sia temporaneo e non ammetta ritardi, non siano disponibili lavoratori adulti e siano concessi periodi equivalenti di riposo compensativo entro tre settimane. Il datore di lavoro deve dare immediata comunicazione alla direzione provinciale del lavoro indicando i nominativi dei lavoratori, le condizioni costituenti la forza maggiore, le ore di lavoro.".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-08-04;345#art-11