Art. 38 · Termini per le norme di attuazione

Art. 38

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Termini per le norme di attuazione

In vigore dal 19 ott 1999
1. I provvedimenti attuativi delle disposizioni contenute nel presente decreto legislativo sono emanati entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del decreto stesso. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 4 agosto 1999 CIAMPI D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri Letta, Ministro per le politiche comunitarie Amato, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica Dini, Ministro degli affari esteri Diliberto, Ministro di grazia e giustizia Visto, il Guardasigilli: Diliberto
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