Art. 32 · Comunicazioni relative alle partecipazioni al capitale di banche, di società appartenenti a un gruppo bancario e di intermediari finanziari: adeguamento dell'importo delle sanzioni.

Art. 32

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Comunicazioni relative alle partecipazioni al capitale di banche, di società appartenenti a un gruppo bancario e di intermediari finanziari: adeguamento dell'importo delle sanzioni.

In vigore dal 19 ott 1999
1. Il comma 1 dell'articolo 140 t.u. è sostituito dal seguente: " 1. L'omissione delle comunicazioni previste dagli , commi 1, 3, primo periodo, e 4, 21, commi 1, 2, 3 e 4, 63 e 110, commi 1, 2 e 3, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire dieci milioni a lire cento milioni.".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-08-04;342#art-32