Art. 29 · Abusivismo bancario e finanziario: denunzia al pubblico ministero

Art. 29

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Abusivismo bancario e finanziario: denunzia al pubblico ministero

In vigore dal 19 ott 1999
Abusivismo bancario e finanziario: denunzia al pubblico ministero 1. Dopo l'articolo 132 t.u. è inserito il seguente: "Art. 132-bis (Denunzia al pubblico ministero). - 1. Se vi è fondato sospetto che una società svolga attività di raccolta del risparmio, attività bancaria o attività finanziaria in violazione degli articoli 130, 131 e 132, la Banca d'Italia o l'UIC possono denunziare i fatti al pubblico ministero ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dall'articolo 2409 del codice civile.".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-08-04;342#art-29