Art. 25
25 / 38Modalità di calcolo degli interessi
In vigore dal 26 ott 2000
1. La rubrica dell'articolo 120 t.u. è sostituita dalla seguente:
"Decorrenza delle valute e modalità di calcolo degli interessi".
2. Dopo il comma 1 dell'articolo 120 t.u. è aggiunto il seguente:
" 2. Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori".
3. Le clausole relative alla produzione di interessi sugli interessi maturati, contenute nei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della delibera di cui al comma 2, sono valide ed efficaci fino a tale data e, dopo di essa, debbono essere adeguate al disposto della menzionata delibera, che stabilirà altresì le modalità e i tempi dell'adeguamento. In difetto di adeguamento, le clausole divengono inefficaci e l'inefficacia può essere fatta valere solo dal cliente.
Note all'articolo
- La Corte costituzionale, con sentenza 9 - 17 ottobre 2000, n. 425 (in G.U. 1a s.s. 25/10/2000, n. 44) ha dichiarato la illegittimita' costituzionale dell'art. 25 comma 3.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-08-04;342#art-25