Art. 4 · Norme finali in materia di soggetti operanti nel settore finanziario

Art. 4

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Norme finali in materia di soggetti operanti nel settore finanziario

In vigore dal 13 ott 1999
Norme finali in materia di soggetti operanti nel settore finanziario 1. Il comma 3 dell'articolo 114 del testo unico è abrogato. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 4 agosto 1999 CIAMPI D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri Letta, Ministro per le politiche comunitarie Amato, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica Dini, Ministro degli affari esteri Diliberto, Ministro di grazia e giustizia Visto, il Guardasigilli: Diliberto
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