Art. 3 · Autorizzazione all'attività bancaria

Art. 3

3 / 4

Autorizzazione all'attività bancaria

In vigore dal 13 ott 1999
1. Dopo la lettera a) del comma 1 dell'articolo 14 del testo unico è inserita la seguente: "abis) la sede legale e la direzione generale siano situate nel territorio della Repubblica;". 2. Dopo la lettera e) del comma 1 dell'articolo 14 del testo unico è aggiunta la seguente: " f) non sussistano, tra la banca o i soggetti del gruppo di appartenenza e altri soggetti, stretti legami che ostacolino l'effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza".
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-08-04;333#art-3