Art. 1
1 / 4Definizioni
In vigore dal 13 ott 1999
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 33, comma 1, della legge 24 aprile 1998, n. 128, recante delega al Governo per l'attuazione della direttiva n. 95/26/CE del Consiglio del 29 giugno 1995, relativa al rafforzamento della vigilanza prudenziale in tutto il settore dei servizi finanziari, e, in particolare, considerate le modifiche apportate alle direttive n. 77/780/CEE e n. 89/646/CEE, in materia di enti creditizi;
Vista la direttiva n. 98/33/CE del Consiglio del 22 giugno 1998, relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi e al suo esercizio e, in particolare, l', che modifica l'articolo 12, paragrafo 3, della direttiva n. 77/780/CEE;
Vista la direttiva n. 77/780/CEE del Consiglio del 12 dicembre 1977, relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi e al suo esercizio, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia;
Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria;
Considerato che la citata direttiva n. 95/26/CE è in corso di recepimento per la parte relativa al rafforzamento della vigilanza in materia di assicurazioni;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 maggio 1999;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 luglio 1999;
Sulla proposta dei Ministri per le politiche comunitarie e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con i Ministri degli affari esteri e di grazia e giustizia;
Emana
il seguente decreto legislativo:
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Definizioni
1. Dopo la lettera d) del comma 1 dell' del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, approvato con decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, di seguito denominato: "testo unico", è inserita la seguente:
"dbis) ''COVIP'' indica la commissione di vigilanza sui fondi pensione;".
2. Dopo la lettera i) del comma 1 dell' del testo unico è aggiunta la seguente:
" l) ''autorità competentì' indica, a seconda dei casi, uno o più fra le autorità di vigilanza sulle banche, sulle imprese di investimento, sugli organismi di investimento collettivo del risparmio, sulle imprese di assicurazione e sui mercati finanziari".
3. Dopo la lettera l) del comma 1 dell' del testo unico è aggiunta la seguente:
" m) ''Ministro del tesorò' indica il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica".
4. Dopo la lettera g) del comma 2 dell' del testo unico è aggiunta la seguente:
" h) ''stretti legamì': i rapporti tra una banca e un soggetto italiano o estero che:
1) controlla la banca;
2) è controllato dalla banca;
3) è controllato dallo stesso soggetto che controlla la banca;
4) partecipa al capitale della banca in misura pari almeno al 20% del capitale con diritto di voto;
5) è partecipato dalla banca in misura pari almeno al 20% del capitale con diritto di voto".
5. Dopo il comma 2 dell' del testo unico è aggiunto il seguente:
" 3. La Banca d'Italia, può ulteriormente qualificare, in conformità delle deliberazioni del CICR, la definizione di stretti legami prevista dal comma 2, lettera h), al fine di evitare situazioni di ostacolo all'effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-08-04;333#art-1