Capo II
Art. 12
16 / 17Abrogazione di norme e modifiche alla legge 23 agosto 1988, n. 400
In vigore dal 16 set 1999
1. Restano ferme, se non modificate o abrogate dal presente decreto, le disposizioni della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonché quelle di cui all' del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito, con modificazioni, nella legge 20 dicembre 1996, n. 639, anche per ciò che attiene alle competenze in materia di conferimento degli incarichi dirigenziali. Resta altresì fermo, anche dopo l'entrata in vigore del presente decreto, quanto previsto dall'articolo 45, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80.
2. All', secondo comma, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è aggiunta, dopo la lettera c), la seguente lettera:
"c-bis) può deferire al Consiglio dei Ministri, ai fini di una complessiva valutazione ed armonizzazione degli interessi pubblici coinvolti, la decisione di questioni sulle quali siano emerse valutazioni contrastanti tra amministrazioni a diverso titolo competenti in ordine alla definizione di atti e provvedimenti.".
3. Le norme che attribuiscono funzioni o compiti a Ministri senza portafoglio ovvero a specifici uffici o dipartimenti della Presidenza si intendono modificate nel senso che le relative funzioni e compiti, salvo che per le strutture interessate ai trasferimenti di cui all', sono attribuite al Presidente e, rispettivamente, alla Presidenza. In sede di prima applicazione del presente decreto legislativo, le funzioni e i compiti si intendono delegate al corrispondente Ministro senza portafoglio, se nominato, ovvero si intendono attribuite all'ufficio interessato sino a diversa determinazione organizzativa del Presidente.
4. Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con quelle del presente decreto e, in particolare, le seguenti disposizioni della legge 23 agosto 1988, n. 400:
a) articolo 18, comma 1, comma 2, secondo periodo, e comma 5;
b) articolo 19, comma 1, lettere s), per quanto riguarda il riferimento al comitato per la liquidazione delle pensioni privilegiate ordinarie, v), z), cc);
c) articolo 21, commi 1, 3, 4, e 5;
d) articolo 22;
e) articolo 23, comma 1;
f) articolo 27;
g) articolo 29, comma 3;
h) articolo 30;
i) articolo 31, commi 1, 2, 3, e 5;
l) articolo 35;
m) articolo 37;
n) articolo 39.
5. L'abrogazione degli articoli 29, comma 3, 31, commi 1, 2, 3 e 5 e 37, comma 2, ha effetto dalla data di emanazione degli atti del Presidente che fissano i criteri e limiti di cui all', comma 2, ed il contingente di cui al comma 5 del medesimo .
6. È fatto salvo, relativamente agli articoli 20, 23, e 26 della legge 23 agosto 1988, n. 400, quanto previsto all', comma 3.
7. All'articolo 28, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, le parole "tra i magistrati" sino al termine del comma sono sostituite dalle seguenti: "tra le categorie di personale di cui all'articolo 18 comma 2".
8. All' della legge 23 agosto 1988, n. 400, è aggiunto il seguente comma:
"4. L'individuazione degli atti da sottoporre alla deliberazione del Consiglio dei Ministri è tassativa, anche agli effetti dell', comma 1, della legge 15 gennaio 1994, n. 20.".
9. All'articolo 18, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: "Sono del pari collocati obbligatoriamente fuori ruolo nelle amministrazioni di appartenenza, oltre agli esperti di cui all' della legge 8 marzo 1999, n. 50, i vice capi delle strutture che operano nelle aree funzionali relative al coordinamento dell'attività normativa ed amministrativa del Governo, al coordinamento degli affari economici, alla promozione dell'innovazione nel settore pubblico e coordinamento del lavoro pubblico, nonché il dirigente generale della polizia di Stato preposto all'Ispettorato generale che è adibito alla sicurezza del Presidente e delle sedi del Governo e che, per quanto attiene al suo speciale impiego, dipende funzionalmente dal Segretario generale.".
10. All'articolo 19, primo comma, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è aggiunta, dopo la lettera i), la seguente lettera:
"i-bis) assistere il Presidente del Consiglio dei Ministri nell'esercizio delle sue attribuzioni istituzionali in materia di rapporti con le Confessioni religiose, ferme restando le attribuzioni del Ministero dell'interno di cui all'articolo 14, comma 2, lettera d), del decreto legislativo sul riordinamento dei Ministeri.".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-07-30;303#art-12