Sez. II
Art. 69
98 / 103Commissario straordinario
In vigore dal 29 lug 2003
1. Nei casi di gravi inosservanze degli obblighi sanciti nella convenzione, di risultati particolarmente negativi della gestione, di manifesta impossibilità di funzionamento degli organi di vertice dell'agenzia o per altre gravi ragioni di interesse pubblico, con decreto dei presidente del consiglio dei ministri su proposta del ministro delle finanze può essere nominato un commissario straordinario, il quale assume i poteri, previsti dal presente decreto legislativo e dallo statuto di ciascuna agenzia, del direttore del comitato di gestione dell'agenzia. Per i compensi del commissario straordinario si applicano le disposizioni dell', comma 6.
2. La nomina è disposta per il periodo di un anno e può essere prorogata per non oltre sei mesi. A conclusione dell'incarico del commissario sono nominati il direttore e il comitato di gestione subentranti.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-07-30;300#art-69