Sez. II
Art. 64
93 / 103Ulteriori funzioni dell'agenzia delle entrate
In vigore dal 8 dic 2012
1. L'agenzia delle entrate è inoltre competente a svolgere i servizi relativi al catasto, i servizi geotopocartografici e quelli relativi alle conservatorie dei registri immobiliari, con il compito di costituire l'anagrafe dei beni immobiliari esistenti sul territorio nazionale sviluppando, anche ai fini della semplificazione dei rapporti con gli utenti, l'integrazione fra i sistemi informativi attinenti alla funzione fiscale ed alle trascrizioni ed iscrizioni in materia di diritti sugli immobili. L'agenzia opera in stretta collaborazione con gli enti locali per favorire lo sviluppo di un sistema integrato di conoscenze sul territorio.
2. L'agenzia costituisce l'organismo tecnico di cui all' del decreto legislativo 31 marzo 1998 n.112 e può gestire, sulla base di apposite convenzioni stipulate con i comuni o, a livello provinciale con le associazioni degli enti locali, i servizi relativi alla tenuta e all'aggiornamento del catasto.
3. L'agenzia gestisce l'osservatorio del mercato immobiliare.
3-bis. Ferme le attività di valutazione immobiliare per le amministrazioni dello Stato di competenza dell'Agenzia del demanio, l'Agenzia delle entrate è competente a svolgere le attività di valutazione immobiliare e tecnico-estimative richieste dalle amministrazioni pubbliche di cui all', comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dagli enti ad esse strumentali.
Le predette attività sono disciplinate mediante accordi, secondo quanto previsto dall' della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Tali accordi prevedono il rimborso dei costi sostenuti dall'Agenzia, la cui determinazione è stabilita nella Convenzione di cui all'.
4. Il comitato di gestione di cui all' del presente decreto legislativo è integrato, per l'agenzia delle entrate, da due membri nominati su designazione della Conferenza Stato-città ed autonomie locali.
Note all'articolo
- Il D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135, ha disposto (con l'art. 23-quater, comma 10) che la presente modifica decorre dal 1° dicembre 2012.
- Il D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213, ha disposto (con l'art. 9, comma 6-quater, lettera b)) che "Per esigenze di coordinamento, fermi la data e gli effetti delle incorporazioni previsti dall'articolo 23-quater del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135: a) [. . .] b) tenuto conto dell'incorporazione dell'Agenzia del territorio nell'Agenzia delle entrate, si intende che i due componenti di cui all'articolo 64, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, successivamente al 1° dicembre 2012 deliberano per le sole materie ivi indicate."
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-07-30;300#art-64