Art. 63 · Agenzia delle dogane e dei monopoli
Sez. II

Art. 63

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Agenzia delle dogane e dei monopoli

In vigore dal 15 ago 2012
(Agenzia delle dogane e dei monopoli ) 1. L'agenzia delle dogane e dei monopoli è competente a svolgere i servizi relativi all'amministrazione, alla riscossione e al contenzioso dei diritti doganali e della fiscalità interna negli scambi internazionali, delle accise sulla produzione e sui consumi, escluse quelle sui tabacchi lavorati, operando in stretto collegamento con gli organi dell'Unione europea nel quadro dei processi di armonizzazione e di sviluppo dell'unificazione europea. All'agenzia spettano tutte le funzioni attualmente svolte dal dipartimento delle dogane e dei monopoli del ministero delle finanze, incluse quelle esercitate in base ai trattati dell'Unione europea o ad altri atti e convenzioni internazionali. L'agenzia svolge, inoltre, le funzioni già di competenza dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato. 2. L'agenzia gestisce con criteri imprenditoriali i laboratori doganali di analisi; può anche offrire sul mercato le relative prestazioni. 3. In fase di prima applicazione il ministro delle finanze stabilisce con decreto i servizi da trasferire alla competenza dell'agenzia.

Note all'articolo

  • Il D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135, ha disposto (con l'art. 23-quater, comma 10) che la presente modifica decorre dal 1° dicembre 2012.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-07-30;300#art-63