Capo XI
Art. 49
83 / 103Attribuzioni
In vigore dal 12 nov 2022
1. Al Ministero dell'istruzione e del merito sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in ordine al sistema educativo di istruzione e formazione di cui all' della legge 28 marzo 2003, n. 53, e di cui all', comma 1, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40.
2. Al Ministero sono trasferite, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, ivi compresa la gestione dei residui, le funzioni del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nei limiti di cui all', eccettuate quelle attribuite ad altri ministeri o ad agenzie, e fatte in ogni caso salve le funzioni conferite dalla vigente legislazione alle regioni ed agli enti locali. È fatta altresì salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche, nel quadro di cui all' della legge 15 marzo 1997, n. 59.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-07-30;300#art-49