Art. 48 · Istituto superiore di sanità e Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro

Art. 48

Abrogato3 / 103

Istituto superiore di sanità e Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro

In vigore dal 7 ago 2001
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 29 OTTOBRE 1999, N. 419

Note all'articolo

  • Il D.L. 12 giugno 2001, n. 217, convertito con modificazioni, dalla L. 3 agosto 2001, n. 317, ha disposto (con l'art. 11, comma 1) l'introduzione del Capo X-bis "Ministero della salute" dopo il capo X del titolo IV (comprendente gli artt. da 47-bis a 47-quater).

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-07-30;300#art-48