Art. 41 · Istituzione del ministero e attribuzioni
Capo IX

Art. 41

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Istituzione del ministero e attribuzioni

In vigore dal 14 set 1999
1. È istituito il ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 2. Al ministero sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di identificazione delle linee fondamentali dell'assetto del territorio con riferimento alle reti infrastrutturali e al sistema delle città e delle aree metropolitane; reti infrastrutturali e opere di competenza statale; politiche urbane e dell'edilizia abitativa; opere marittime e infrastrutture idrauliche; trasporti e viabilità. 3. Al ministero sono trasferite, con le inerenti risorse, le funzioni e i compiti dei ministeri dei lavori pubblici e dei trasporti e della navigazione, nonché del dipartimento per le aree urbane istituito presso la presidenza del consiglio dei ministri, eccettuate quelle attribuite, anche dal presente decreto, ad altri ministeri o agenzie e fatte in ogni caso salve le funzioni conferite alle regioni e agli enti locali, anche ai sensi e per gli effetti degli , comma 2, e 3, comma 1, lettere a) e b), della legge 15 marzo 1997, n. 59.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-07-30;300#art-41