Art. 32 ter · Funzioni .

Art. 32 ter

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Funzioni .

In vigore dal 9 gen 2004
(Funzioni). 1. Il Ministero svolge in particolare funzioni e compiti di spettanza statale nelle seguenti aree funzionali, tramite gli organi centrali e gli Ispettorati territoriali: a) politiche nel settore delle comunicazioni; b) rapporti con l'Unione europea e con le organizzazioni e le agenzie internazionali nel settore delle comunicazioni, ferme restando le competenze del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e del Ministro degli affari esteri; c) disciplina del settore delle comunicazioni elettroniche; d) gestione nazionale di programmi comunitari in materia di comunicazioni elettroniche; e) radiodiffusione sonora e televisiva pubblica e privata anche nelle forme evolutive; f) regolamentazione dei servizi postali, con particolare riferimento al contratto di programma con il fornitore del servizio universale; g) emissione delle carte valori postali; h) formazione e addestramento professionale anche tramite la Scuola superiore di specializzazione in telecomunicazioni; i) concessioni, licenze e autorizzazioni nei settori delle comunicazioni; l) controllo del mercato, vigilanza sul rispetto delle normative di settore e applicazione delle sanzioni; m) adeguamento periodico del servizio universale nel campo delle comunicazioni; n) verifica degli obblighi di servizio universale nei settori delle comunicazioni; o) tutela delle comunicazioni; p) piano nazionale di ripartizione delle frequenze e relativa attività internazionale; q) gestione degli accordi internazionali in materia di assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze e delle reti ed orbite dei sistemi satellitari e notifica all'Unione internazionale delle telecomunicazioni; r) assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze e delle numerazioni; s) controllo delle emissioni radioelettriche e delle interferenze; t) tecnologie dell'informazione; sicurezza delle reti; studi e ricerca scientifica nei settori delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione (ICT); normazione tecnica, ivi compresi gli aspetti inerenti alla numerazione, standardizzazione, anche quale organismo nazionale di standardizzazione (NSO), accreditamento, certificazione ed omologazione nei settori dell'ICT; definizione degli standard di qualità dei servizi nei settori dell'ICT; coordinamento della ricerca applicata per le tecnologie innovative nei settori dell'ICT e per l'adozione e l'implementazione di nuovi standard. Restano ferme le competenze e le funzioni attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro per l'innovazione e le tecnologie; u) servizi multimediali, con particolare riferimento alle iniziative volte alla trasformazione su supporti innovativi e con tecniche interattive delle produzioni tradizionali; v) certificazione per i prodotti e i sistemi informatici commerciali; z) adozione delle regole di impiego degli apparati radioelettrici; aa) espletamento di prestazioni per conto terzi; bb) rilascio dei titoli di abilitazione all'esercizio delle stazioni radioelettriche; cc) attività di collaudo ed ispezione delle apparecchiature radioelettriche di bordo; dd) vigilanza e controllo sugli enti operanti nell'ambito delle comunicazioni; ee) agevolazioni all'editoria, ferme restando le competenze del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero delle attività produttive. 2. Nelle materie proprie del Ministero delle comunicazioni l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle relative sanzioni amministrative sono espletati dagli uffici centrali e periferici del Ministero stesso, nell'ambito delle rispettive competenze, ferme restando le funzioni spettanti agli organi di polizia. L'ordinanza - ingiunzione, di cui al secondo comma dell' della legge 24 novembre 1981, n. 689, è adottata nel termine di 180 giorni dalla scadenza del termine indicato nel primo comma dell' della medesima legge.

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Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-07-30;300#art-32-ter