Art. 32 quater
6 / 103Organizzazione del Ministero .
In vigore dal 30 giu 2007
(Organizzazione del Ministero).
1. Il Ministero si articola in uffici centrali di livello dirigenziale generale ed in ispettorati territoriali di livello dirigenziale non generale. Opera nell'ambito del Ministero e sotto la sua vigilanza l'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione, di livello dirigenziale generale".
2. Sono uffici centrali:
a) il Segretariato generale;
b) le direzioni generali, in numero di cinque così individuate:
1) direzione generale per la gestione delle risorse umane;
2) direzione generale per la pianificazione e la gestione dello spettro radioelettrico;
3) direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione;
4) direzione generale per la regolamentazione del settore postale;
5) direzione generale per la gestione delle risorse strumentali ed informative.
3. Sono, altresì, previste tre posizioni di livello dirigenziale generale anche per l'assolvimento di compiti di coordinamento di progetti speciali, di ispezione, di controllo, nonché di studio e di ricerca.
4. Sono organi tecnici del Ministero:
a) il Consiglio superiore delle comunicazioni;
b) LETTERA ABROGATA DAL D.P.R. 14 MAGGIO 2007, N. 72;
c) la Consulta per l'emissione di carte valori postali e la filatelia;
d) LETTERA ABROGATA DAL D.P.R. 14 MAGGIO 2007, N. 72;
e) la commissione consultiva nazionale di cui all' del decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269.
5. L'assetto organizzativo di cui al presente articolo può essere modificato con regolamento ai sensi dell' del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, senza "oneri aggiuntivi".
Note all'articolo
- Il D.P.R. 29 dicembre 2006, n. 309 ha disposto (con l'art. 5, comma 2) che al fine di assicurare l'effettivo rispetto del principio dell'invarianza della spesa, l'onere derivante dal trattamento economico spettante al Capo della Segreteria tecnica e' compensato sopprimendo contestualmente alla nomina una delle tre posizioni di livello dirigenziale generale di cui al comma 3 del presente articolo.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-07-30;300#art-32-quater