Art. 30 · Attribuzioni di funzioni ad altri ministeri
Capo VI

Art. 30

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Attribuzioni di funzioni ad altri ministeri

In vigore dal 14 set 1999
1. Le funzioni inerenti ai rapporti con l'istituto per la vigilanza delle assicurazioni private e di interesse pubblico, attualmente esercitate dal ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato sono trasferite al ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Il relativo personale e le risorse relative sono assegnati al ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-07-30;300#art-30