Art. 23 · Istituzione del ministero e attribuzioni
Capo V

Art. 23

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Istituzione del ministero e attribuzioni

In vigore dal 22 giu 2023
1. È istituito il ministero dell'economia e delle finanze. 2. Al ministero sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di politica economica, finanziaria e di bilancio, programmazione degli investimenti pubblici, coordinamento della spesa pubblica e verifica dei suoi andamenti, ivi incluso il settore della spesa sanitaria, politiche fiscali e sistema tributario, comprese l'organizzazione dei servizi della giustizia tributaria e la gestione amministrativa a supporto dell'attività giudiziaria tributaria, demanio e patrimonio statale, catasto e dogane Il ministero svolge altresì i compiti di vigilanza su enti e attività e le funzioni relative ai rapporti con autorità di vigilanza e controllo previsti dalla legge. 3. Al ministero sono trasferite con le inerenti risorse, le funzioni dei ministeri del tesoro, bilancio e programmazione economica e delle finanze, eccettuate quelle attribuite, anche dal presente decreto, ad altri ministeri o ad agenzie e fatte in ogni caso salve, ai sensi e per gli effetti degli , comma 2, e 3, comma 1, lettere a) e b) della legge 15 marzo 1997,n. 59, le funzioni conferite dalla vigente legislazione alle regioni ed agli enti locali e alle autonomie funzionali.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-07-30;300#art-23