Art. 20 · Attribuzioni
Capo IV

Art. 20

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Attribuzioni

In vigore dal 26 feb 2014
1. Al ministero della difesa sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di difesa e sicurezza militare dello Stato, politica militare e partecipazione a missioni a supporto della pace, partecipazione ad organismi internazionali di settore, pianificazione generale e operativa delle forze armate e interforze, pianificazione relativa all'area industriale di interesse della difesa. 2. Il Ministero esercita in particolare le funzioni e i compiti di cui all' del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-07-30;300#art-20