Art. 18 · incarichi dirigenziali
Capo III

Art. 18

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incarichi dirigenziali

In vigore dal 14 set 1999
1. Agli uffici di diretta collaborazione con il ministro ed ai dipartimenti, sono preposti i dirigenti di cui all' del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall' del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, i magistrati delle giurisdizioni ordinarie e amministrative, i professori e ricercatori universitari gli avvocati dello Stato, gli avvocati; quando ricorrono specifiche esigenze di servizio, ai medesimi uffici possono essere preposti anche soggetti estranei all'amministrazione ai sensi dell', comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall' del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80. 2. Agli uffici dirigenziali generali istituiti all'interno dei dipartimenti, sono preposti i dirigenti di cui all' del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall' del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, ed i magistrati della giurisdizione ordinaria; quando ricorrono specifiche esigenze di servizio, ai medesimi uffici possono essere preposti anche gli altri soggetti elencati al comma l.
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