Art. 1
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In vigore dal 14 set 1999
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli della Costituzione;
Vista la legge 15 marzo 1997, n.59, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed agli enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa, ed in particolare l', comma 1, come modificato dall' della legge 15 maggio 1997, n.127, dall' della legge 16 giugno 1998, n.191, e dall' della legge 8 marzo 1999, n.50;
Visti l', comma 1, lettera a), e l' della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 giugno 1999;
Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
Acquisito il parere della Commissione parlamentare bicamerale di cui all' della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 luglio 1999;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
E M A N A
il seguente decreto legislativo:
(oggetto)
1. Il presente decreto legislativo, in attuazione della delega disposta con l' della legge 15 marzo 1997, n. 59, modificato dall' della legge 16 giugno 1998, n. 191 e dall' della legge 8 marzo 1999, n.5O, detta norme per la razionalizzazione, il riordino, la soppressione e la fusione di ministeri, l'istituzione di agenzie, il riordino dell'amministrazione periferica dello Stato.
2. In nessun caso le norme del presente decreto legislativo possono essere interpretate nel senso della attribuzione allo Stato, alle sue amministrazioni o ad enti pubblici nazionali, di funzioni e compiti trasferiti, delegati o comunque attribuiti alle regioni, agli enti locali e alle autonomie funzionali dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, ovvero da conferire ai sensi dei decreti legislativi emanati in attuazione della legge 15 marzo 1997, n.59.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-07-30;300#art-1