Capo II
Art. 9
9 / 11Sistemi informativi
In vigore dal 2 set 1999
1. Ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera a), della legge 15 marzo 1997, n. 59, il sistema di controllo di gestione e il sistema di valutazione e controllo strategico delle amministrazioni statali si avvalgono di un sistema informativostatistico unitario, idoneo alla rilevazionedi grandezze quantitative a carattere economico- finanziario. La struttura del sistema informativostatisticobasata su una banca dati delle informazioni rilevanti ai fini del controllo, ivi comprese quelle di cui agli articoli 63 e 64 del decreto n. 29, e sulla predisposizione periodica di una serie di prospetti numerici e grafici (sintesi statistiche) di corredo alle analisi periodiche elaborate dalle singole amministrazioni. Il sistema informativostatistico è organizzato in modo da costituire una struttura di servizio per tutte le articolazioni organizzative del Ministero.
2. I sistemi automatizzati e le procedure manuali rilevanti ai fini del sistema di controllo, qualora disponibili, sono i seguenti:
a) sistemi e procedure relativi alla rendicontazione contabile della singola amministrazione;
b) sistemi e procedure relativi alla gestione del personale (di tipo economico, finanziario e di attività - presenze, assenze, attribuzione a centro di disponibilità);
c) sistemi e procedure relativi al fabbisogno ed al dimensionamento del personale;
d) sistemi e procedure relativi alla rilevazione delle attività svolte per la realizzazione degli scopi istituzionali (erogazione prodotti/servizi, sviluppo procedure amministrative) e dei relativi effetti;
e) sistemi e procedure relativi alla analisi delle spese di funzionamento (personale, beni e servizi) dell'amministrazione;
f) sistemi e procedure di contabilità analitica.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-07-30;286#art-9