Art. 1 · Natura giuridica e compiti

Art. 1

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Natura giuridica e compiti

In vigore dal 1 set 1999
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400; Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, ed in particolare gli articoli 11, comma 1, lettera a), e 12, comma 1, lettera g); Ravvisata l'esigenza di riordinare l'attuale assetto organizzativo e funzionale della Cassa depositi e prestiti; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 giugno 1999; Acquisto il prescritto parere della commissione parlamentare bicamerale istituita ai sensi dell' della legge 15 marzo 1997, n. 59; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 luglio 1999; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e per gli affari regionali; Emana il seguente decreto legislativo: . Natura giuridica e compiti 1. La Cassa depositi e prestiti, amministrazione dello Stato dotata, ai sensi della legge 13 maggio 1983, n. 197, e successive modifiche e integrazioni, di propria personalità giuridica e di autonomia ordinamentale, organizzativa, patrimoniale e di bilancio, svolge, nel rispetto dell'equilibrio gestionale e garantendo la propria solidità patrimoniale, le seguenti attività e servizi di interesse economico generale: a) ricevere direttamente depositi, con la garanzia dello Stato, da parte di amministrazioni statali, regioni, enti locali e di altri enti pubblici, nonché di privati nei casi prescritti da leggi o da regolamenti ovvero su disposizione dell'autorità amministrativa o giudiziaria; b) concedere finanziamenti, sotto qualsiasi forma, allo Stato, alle regioni, agli enti locali, agli altri enti pubblici, ai gestori di pubblici servizi, alle società a cui la Cassa partecipa e agli altri soggetti indicati dalla legge; c) gestire fondi e svolgere attività per conto delle amministrazioni pubbliche e, nei casi e per le finalità previsti dalla legge, di altri soggetti; d) svolgere altre attività e altri servizi ad essa assegnati. 2. La Cassa depositi e prestiti può esercitare attraverso la costituzione o partecipazione, anche di controllo, in società di capitali, attività strumentali, connesse o accessorie ai suoi compiti istituzionali. Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-07-30;284#art-1