Titolo I
Art. 8
8 / 10Monitoraggio e valutazione
In vigore dal 12 ago 2012
1. Il MURST, con onere a carico del Fondo di cui all', effettua il monitoraggio sulle attività di cui al presente titolo.
Il CIVR, con onere a carico del Fondo di cui all', effettua la valutazione dell'efficacia degli interventi di cui al presente titolo, in termini di sostegno all'incremento quantitativo e alla qualità della ricerca industriale e delle sue applicazioni, nonché di ricaduta economicofinanziaria e occupazionale, anche sulla base dei criteri di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123. Il CIVR riferisce almeno trimestralmente al MURST sugli esiti dell'attività di valutazione.
2. Il MURST nell'ambito delle attività di monitoraggio di cui al comma 1, predispone e trasmette annualmente al Parlamento un rapporto sull'efficacia degli interventi di cui al presente titolo, corredato con l'elenco dei soggetti beneficiari e dei progetti approvati, con l'analisi dell'investimento in ricerca e sviluppo delle imprese a partire dalla legge 17 febbraio 1982, n. 46, nonché della destinazione degli interventi per area geografica, con particolare riguardo alle aree di cui agli obiettivi 1 e 2 indicati dalla Comunità europea, per settore economico, per caratteristiche tecnologiche e innovative dei progetti, per dimensione di impresa.
Note all'articolo
- Il D.L. 22 giugno 2012, n. 83,convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134 ha disposto (con l'art. 63, comma 1, lettera b)) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 62, comma 2, sono abrogati: [...] b) il decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, e successive modificazioni".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-07-27;297#art-8