Titolo I
Art. 7
7 / 10Servizi e consulenza
In vigore dal 12 ago 2012
1. Il MURST, con onere a carico del Fondo di cui all', ai sensi della normativa vigente per gli appalti di servizi, può avvalersi, per gli adempimenti tecnici, amministrativi ed istruttori connessi alla concessione delle agevolazioni, nonché per le attività di monitoraggio, di banche, società finanziarie, altri soggetti qualificati, dotati di comprovata competenza, di risorse umane specialistiche e di strumenti tecnici adeguati, in conformità all', comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, nonché, per la valutazione degli aspetti tecnicoscientifici dei progetti o programmi presentati dai soggetti di cui all', di esperti iscritti in apposito elenco del MURST, previo accertamento di requisiti di onorabilità, qualificazione scientifica e esperienza professionale nella ricerca industriale. Il CIVR, con onere a carico del Fondo di cui all', può avvalersi dei predetti esperti per le attività dì valutazione di cui all'.
2. Nelle procedure valutative e negoziali il MURST, nel quadro del programma nazionale per la ricerca (PNR) di cui al decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, ove adottato, ammette agli interventi di sostegno di cui al presente titolo la richiesta dei soggetti di cui all' previo parere, sulla validità tecnicoscientifica, sulle ricadute economicofinanziarie, sugli strumenti e sulle misure dell'agevolazione, di un apposito comitato.
Il comitato è costituito da un presidente e da dieci esperti, scelti tra personalità di alta qualificazione o di comprovata competenza professionale in materia di applicazione della ricerca industriale. I componenti sono nominati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. I Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanità, dell'ambiente e delle politiche agricole designano ciascuno un proprio rappresentante.
3. I componenti il comitato durano in carica quattro anni e sono rinnovabili una sola volta. Le modalità di funzionamento nonché, sentito il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, il compenso dei componenti, a carico del Fondo di cui all', sono determinate con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, articolando i lavori del comitato in ordine all'attività relativa rispettivamente al territorio nazionale e alle aree depresse del paese. Il predetto decreto determina altresì i casi di astensione dei componenti il comitato in sede di esami di progetti e domande, sulla base degli interessi diretti e indiretti con i soggetti ammessi all'intervento e delle altre fattispecie di cui all'articolo 51 del codice di procedura civile.
4. Il MURST riunisce, con cadenza almeno trimestrale, il comitato di cui al comma 2, i rappresentanti delle organizzazioni maggiormente rappresentative nei settori industriale e artigianale e delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative al fine di evidenziare elementi utili per il monitoraggio e per la definizione degli indirizzi in ordine agli interventi.
4-bis. La valutazione ex ante degli aspetti tecnico-scientifici dei progetti o programmi presentati di cui al comma 1 e il parere di cui al comma 2 non sono richiesti per i progetti già selezionati nel quadro di programmi dell'Unione europea o di accordi internazionali cofinanziati anche dalla stessa a seguito di bandi internazionali di ricerca. I progetti sono ammessi al finanziamento fino alla concorrenza delle risorse disponibili nell'ambito del riparto del Fondo agevolazioni ricerca.
4-ter. Al fine di accelerare l'iter di valutazione dei progetti di ricerca industriale presentati ai sensi del presente decreto legislativo e di snellire le procedure di controllo e di spesa, le imprese industriali, anche nelle forme associate di cui all', possono, in alternativa alle procedure ordinarie e con oneri a proprio carico, verificare e attestare il possesso dei requisiti di affidabilità economico-finanziaria, ovvero la regolare rendicontazione amministrativo-contabile delle attività svolte, attraverso una relazione tecnica e un'attestazione di merito rilasciata in forma giurata e sotto esplicita dichiarazione di responsabilità da soggetti iscritti nel registro dei revisori legali di cui all', comma 1, lettera g), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Su tali relazioni e attestazioni sono effettuate verifiche a campione.
4-quater. Al fine di favorire la realizzazione di progetti e attività di ricerca, in un'ottica di merito di progetto, in caso di insufficiente possesso dei previsti requisiti economico-finanziari da parte delle imprese proponenti, l'ammissione alle agevolazioni è comunque possibile sulla base della produzione di una polizza di garanzia a copertura dell'intero ammontare dell'agevolazione e di specifici accordi con una o più imprese utilizzatrici finali dei risultati del progetto ovvero nelle forme dell'avvalimento concesso da altro soggetto partecipante alla compagine in possesso dei necessari requisiti. In tal caso, la certificazione della rispondenza deve riguardare le sole imprese indicate per lo sfruttamento industriale dei risultati della ricerca.
4-quinquies. Nell'ipotesi di cui al comma 4-quater, la relazione tecnica contiene una compiuta analisi delle principali caratteristiche del progetto, con specifici approfondimenti dedicati alle prospettive industriali dello stesso e degli accordi stipulati tra il soggetto proponente e gli utilizzatori finali del risultato della ricerca.
4-sexies. Nelle procedure in cui la concessione degli incentivi è anche subordinata al positivo esito di sopralluoghi presso il soggetto richiedente, detto adempimento può avvenire nella fase successiva all'ammissione alle agevolazioni, ed ai fini della procedura valutativa l'amministrazione si avvale delle sole risultanze documentali, nel caso in cui le erogazioni siano coperte da polizza di garanzia. L'esito negativo di tali verifiche successive assume natura di condizione risolutiva del rapporto e di revoca dell'agevolazione, con recupero del finanziamento concesso.
4-septies. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono definite modalità di attuazione degli interventi previsti nel presente articolo.
Note all'articolo
- Il D.L. 22 giugno 2012, n. 83,convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134 ha disposto (con l'art. 63, comma 1, lettera b)) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 62, comma 2, sono abrogati: [...] b) il decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, e successive modificazioni".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-07-27;297#art-7