Titolo I
Art. 4
4 / 10Strumenti
In vigore dal 12 ago 2012
1. Sono strumenti di intervento:
a) i contributi a fondo perduto;
b) il credito agevolato;
c) i contributi in conto interessi;
d) i crediti di imposta ai sensi dell' della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con le integrazioni di cui al comma 2;
e) la prestazione di garanzie;
f) gli atti di cui all', commi da 203 a 207, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in conformità alle delibere del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE);
g) il bonus fiscale, ai sensi dell', commi 1 e 4, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.
2. I crediti di cui all' della legge 27 dicembre 1997, n. 449, possono essere erogati anche per le attività di cui all', comma 1, lettera b), numero 1), anche con riferimento agli utili e alle plusvalenze derivanti dalle partecipazioni ivi previste e alle imposte sostitutive dovute dai fondi mobiliari chiusi, in conformità ad apposite modifiche e integrazioni del decreto interministeriale 22 luglio 1998, n. 275, nonché nei limiti delle disponibilità finanziarie di cui all', comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
3. Per gli interventi di finanziamento previsti dal presente titolo ed erogati dal MURST non sono richieste garanzie. I crediti nascenti dai finanziamenti erogati ai sensi del presente titolo sono assistiti da privilegio generale che prevale su ogni titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'articolo 2751-bis del codice civile, fatti salvi i precedenti diritti di prelazione spettanti a terzi.
Note all'articolo
- Il D.L. 22 giugno 2012, n. 83,convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134 ha disposto (con l'art. 63, comma 1, lettera b)) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 62, comma 2, sono abrogati: [...] b) il decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, e successive modificazioni".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-07-27;297#art-4