Art. 1
1 / 1In vigore dal 27 ago 1999
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 5, 76, 87, 117, 118 e 128 della Costituzione;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;
Vista la legge 1 aprile 1981, n. 121;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Ritenuto di dover apportare integrazioni al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e, in particolare, all'articolo 160;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 gennaio 1999;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Acquisito il parere della Commissione parlamentare consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa, istituita ai sensi dell'articolo 5 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Acquisito il parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 luglio 1999;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri per gli affari regionali e dell'interno;
Emana
il seguente decreto legislativo:
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1. All'articolo 160 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, è aggiunto il seguente comma:
"2-bis. All'articolo 20 della legge 1 aprile 1981, n. 121, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il secondo comma è sostituito dal seguente:
''Il comitato è presieduto dal prefetto ed è composto dal questore, dal sindaco del comune capoluogo e dal presidente della provincia, dai comandanti provinciali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, nonché dai sindaci degli altri comuni interessati, quando devono trattarsi questioni riferibili ai rispettivi ambiti territoriali.'';
b) dopo il quarto comma è aggiunto il seguente:
''Alla convocazione e alla formazione dell'ordine del giorno del comitato provvede il prefetto. La convocazione è in ogni caso disposta quando lo richiede il sindaco del comune capoluogo di provincia per la trattazione di questioni attinenti alla sicurezza della comunità locale o per la prevenzione di tensioni o conflitti sociali che possono comportare turbamenti dell'ordine o della sicurezza pubblica in ambito comunale. Per la trattazione delle medesime questioni, su richiesta del sindaco, è altresì integrato, ove occorra, l'ordine del giorno del comitato.''".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Republica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica Italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-07-27;279#art-1