Art. 8 · Mezzi di accesso a bordo non in dotazione della nave
Titolo I

Art. 8

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Mezzi di accesso a bordo non in dotazione della nave

In vigore dal 24 ago 1999
1. Il datore di lavoro mette a disposizione mezzi di accesso a bordo aventi le seguenti caratteristiche: a) larghezza minima di 0,55 m.; b) corrimano ai lati o barriere di protezione laterali di altezza netta minima non inferiore a 0,80 m.; c) listelli antisdrucciolo e di tipo fisso; d) sistemi di illuminazione; e) rete di protezione da posizionarsi in corrispondenza del punto terminale dei mezzi al di sotto degli stessi.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-07-27;272#art-8