Art. 61 · Estinzione delle contravvenzioni
Titolo IV

Art. 61

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Estinzione delle contravvenzioni

In vigore dal 24 ago 1999
1. Alle contravvenzioni di cui agli si applicano le disposizioni del capo II del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758. Le aziende unità sanitarie locali sono l'organo di vigilanza competente per il procedimento diretto alla estinzione della contravvenzione di cui al Capo II del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758 e agiscono a tal fine in coordinamento con le autorità indicate all' del decreto legislativo n. 626 del 19 settembre 1994 e successive modificazioni. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 27 luglio 1999 CIAMPI D'ALEMA, Presidente del Consiglio dei Ministri TREU, Ministro dei trasporti e della navigazione Visto, il Guardasigilli: DILIBERTO
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