Art. 55 · Dimostrazioni al personale imbarcato
Titolo III

Art. 55

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Dimostrazioni al personale imbarcato

In vigore dal 24 ago 1999
1. Il datore di lavoro, prima dell'uscita in mare della costruzione o della nave in prove di navigazione, provvede affinché sia effettuata una dimostrazione pratica delle azioni di sicurezza, con particolare riguardo all'illustrazione dei segnali di pericolo ed ai mezzi di salvataggio.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-07-27;272#art-55