Art. 52 · Operazioni di coibentazione
Titolo II

Art. 52

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Operazioni di coibentazione

In vigore dal 24 ago 1999
1. Il datore di lavoro non deve consentire, sia in fase di nuove applicazioni sia in fase di ripristino di coibentazioni, l'uso di materiali contenenti amianto, nè aria compressa per pulizie di qualunque tipo nel corso o alla fine dei lavori di coibentazione. 2. Il datore di lavoro provvede affinché: a) il materiale costituito da fibre minerali artificiali (MMMF), quali fibra di vetro, lana di vetro e di roccia, fibre ceramiche o altro, che si può presentare sotto forma di materassini, di cordolo, di coppella preformata, di foglio, di pannello, ed altro, non sia accumulato nei locali di lavoro in quantità superiore a quella necessaria per la lavorazione e protetto in idonee condizioni; b) nelle operazioni di taglio, sagomatura e adeguamento dimensionale dei materiale di cui alla lettera a), per la successiva applicazione, in caso di formazione di polveri di qualunque specie, siano adottate misure volte a impedire o ridurre lo sviluppo e la diffusione nell'ambiente di lavoro delle polveri derivanti; c) i locali di lavoro siano puliti mediante aspiratori a fine turno e non contemporaneamente all'applicazione o installazione dei materiali; d) i locali in cui sono eseguite operazioni di coibentazione di consistente entità e durata o interventi con materiali che possano disperdere fibre siano isolati dai locali in cui si eseguono altre lavorazioni; e) le operazioni di taglio ed incollaggio di pannelli in poliuretano e l'applicazione di schiume poliuretaniche siano effettuate usando idonei sistemi di aspirazione alla fonte, e gli addetti alla lavorazione siano dotati di tute monouso e idonei respiratori a filtro.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-07-27;272#art-52