Titolo II
Art. 51
51 / 61Operazioni di pitturazione a spruzzo airless
In vigore dal 24 ago 1999
Operazioni di pitturazione a spruzzo (airless)
1. Il datore di lavoro, per le operazioni di pitturazione a spruzzo di tipo airless, che nel corso della lavorazione e nella successiva fase di essiccazione possono produrre atmosfere tossiche od esplosioni, deve provvedere a:
a) togliere nella zona di lavoro e negli ambienti comunicanti tutto quanto possa innescare incendi od esplosioni;
b) interrompere l'alimentazione elettrica, ad esclusione delle utenze antideflagranti;
c) rimuovere gli oggetti metallici, che cadendo possono provocare scintille;
d) verificare che nessuno porti con sè fiammiferi, accendini, chiavi, coltelli ed ogni altro elemento che cadendo o sfregando possa provocare scintille;
e) segnalare con idonei cartelli la zona interessata alla pitturazione;
f) ventilare l'ambiente con estrattori, di idonea portata e di tipo "a sicurezza", che garantiscano l'allontanamento dei vapori di solventi;
g) preparare e miscelare pitture nello stesso ambiente di lavoro, purchè idoneo, controllato e ventilato ai sensi della lettera f);
h) disporre che nei locali interessati non si svolgano altre lavorazioni,
i) predisporre un impianto elettrico di illuminazione del tipo "a sicurezza";
l) disporre che i contenitori di pittura e di solvente, non usati, siano chiusi e separati da fonti di calore, compresi i raggi del sole;
m) munirsi di pittura in quantità necessaria al tipo di lavoro;
n) conservare, al termine dei lavori, ogni quantità residua di pittura o solvente in recipienti ermeticamente chiusi, con l'indicazione in ordine al contenuto;
o) non far effettuare, a fine pitturazione, alcun'altra lavorazione, se non dopo una valutazione ambientale eseguita dall'organo tecnico in ordine alla situazione dell'ambiente di lavoro;
p) effettuare la pitturazione delle parti esterne della nave con modalità tali da evitare interferenze con altre eventuali lavorazioni, o in orari differiti;
q) dotare il personale addetto alla pitturazione di indumenti antistatici, scarpe con suola senza chiodatura e prive di rifiniture metalliche, respiratore isolante a presa d'aria esterna o maschera a filtro in modo che il sistema di areazione in funzione garantisca una concentrazione di ossigeno non inferiore al 17%.
2. Le operazioni di cui al comma 1 devono essere effettuate in condizioni meteorologiche idonee secondo le prescrizioni dettate dall'Autorità sentita l'Azienda unità sanitaria locale competente.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-07-27;272#art-51