Titolo II
Art. 46
46 / 61Misure di prevenzione in caso di uso di miscele ossiacetileniche, della fiamma ossidrica, della saldatura elettrica e sicurezza nelle operazioni di ossitaglio
In vigore dal 24 ago 1999
Misure di prevenzione in caso di uso di miscele ossiacetileniche,
della fiamma ossidrica, della saldatura elettrica e sicurezza
nelle operazioni di ossitaglio
1. In caso di uso a bordo di miscele ossiacetileniche, fiamma ossidrica, saldatura elettrica ad arco per lavori di qualsiasi genere, nonché in caso di operazioni di ossitaglio, il datore di lavoro deve presentare domanda, corredata dal certificato di non pericolosità rilasciato dal consulente chimico di porto, all'Autorità marittima affinché la stessa, su conforme parere del comandante provinciale dei vigili del fuoco e sentita l'Azienda unità sanitaria locale competente, rilasci il nulla-osta all'uso della fiamma.
2. La domanda di cui al comma 1 deve contenere:
a) natura e durata del lavoro;
b) descrizione dei locali nei quali viene usata la fiamma o altri simili mezzi;
c) denominazione dell'impresa che eseguirà i lavori;
d) nominativo della persona esperta responsabile dell'operazione.
3. L'Autorità marittima rilascia il nulla-osta di cui al comma 1 indicando le misure che devono essere adottate ai fini della sicurezza e si riserva la facoltà di avvalersi, a spese del richiedente, dell'opera di un organo tecnico per accertamenti e controlli.
4. L'Autorità marittima provvede a trasmettere copia dei nulla- osta di cui al comma 1 all'Azienda unità sanitaria locale competente ai fini della vigilanza.
5. È vietato l'uso di fiamma e di mezzi simili su navi con passeggeri a bordo, salvo che per lavori di lieve entità o improrogabili.
6. Prima di iniziare i lavori di taglio, il datore di lavoro deve munirsi di un certificato di "gas-free" rilasciato da un consulente chimico di porto, attestante che nei locali, compresi quelli adiacenti in cui devono essere eseguiti lavori, non vi siano sostanze suscettibili di infiammarsi od esplodere sotto l'azione del calore o delle scintille.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-07-27;272#art-46