Art. 45 · Illuminazione di emergenza
Titolo II

Art. 45

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Illuminazione di emergenza

In vigore dal 24 ago 1999
1. Il datore di lavoro provvede affinché: a) l'impianto di illuminazione di emergenza per transito con esodo sia indipendente dall'impianto di normale illuminazione della nave e sia adeguato a garantire l'esodo in sicurezza dei lavoratori, assicurando l'individuazione delle vie di emergenza e delle uscite di sicurezza; b) l'alimentazione dell'impianto di emergenza sia effettuata tramite linee dedicate ed indipendenti, tali da garantire la normale energia di distribuzione dello stabilimento e, in caso di emergenza, un'alternativa; c) le lampade dell'impianto di illuminazione di emergenza siano tenute sempre accese.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-07-27;272#art-45