Art. 44 · Illuminazione di sicurezza
Titolo II

Art. 44

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Illuminazione di sicurezza

In vigore dal 24 ago 1999
1. Il datore di lavoro provvede affinché: a) le zone interessate alla lavorazione ed al transito delle persone siano dotate di un impianto per l'illuminazione di sicurezza alimentato da batterie di accumulatori, provviste di dispositivi di ricarica, ovvero da gruppi elettrogeni indipendenti con dispositivo automatico di avviamento, ovvero ancora da lampade di emergenza fisse con batteria incorporata. b) le vie di sfuggita siano segnalate anche in condizione di illuminazione ordinaria.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-07-27;272#art-44