Art. 38 · Documento di sicurezza
Titolo II

Art. 38

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Documento di sicurezza

In vigore dal 24 ago 1999
1. Qualora i lavori di manutenzione, riparazione e trasformazione siano eseguiti da più imprese, l'armatore o il comandante della nave designa l'impresa capo-commessa. 2. Il titolare dell'impresa capo-commessa nomina il responsabile tecnico dei lavori a bordo ed elabora il documento di sicurezza di cui all' del decreto legislativo n. 626 dei 1994 e succes- sive modifiche, contenente anche: a) l'individuazione delle fasi di lavoro e delle principali attrezzature utilizzate, e delle imprese che eseguono i lavori; b) l'indicazione del tecnico responsabile dei lavori a bordo; c) la localizzazione ed il numero medio dei lavoratori per ogni fase ed ambiente di lavoro; d) le fasi nelle quali si può verificare la presenza contemporanea di un numero consistente di lavoratori che svolgono lavorazioni di- verse in uno stesso ambiente; e) la descrizione delle misure di sicurezza e di igiene per le di- verse fasi di lavorazione, con particolare riguardo a quelle svolte in ambienti nei quali siano prevedibili situazioni di maggiore rischio; f) l'indicazione delle misure da mettere in atto per la prevenzione, la lotta contro l'incendio, per la gestione dell'emergenza e del pronto soccorso. 3. Il titolare dell'impresa capo-commessa consegna copia del documento di cui al comma 2 alle imprese che operano a bordo, che hanno l'obbligo di attenersi alle procedure in esso contenute ed a informare i lavoratori del suo contenuto prima dell'inizio dei lavori. 4. Gli obblighi relativi ai rischi specifici propri dell'attività delle singole imprese fanno capo alle imprese stesse. 5. Il titolare dell'impresa capo-commessa è tenuto a conservare copia del documento e degli eventuali aggiornamenti presso i propri uffici e a bordo, nonché a consegnarne copia all'Autorità ed all'Azienda unità sanitaria locale competente.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-07-27;272#art-38