Titolo I
Art. 3
3 / 61Definizioni
In vigore dal 24 ago 1999
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) operazioni e servizi portuali: operazioni di carico, scarico, trasbordo, deposito e movimentazione in genere delle merci e di ogni altro materiale, operazioni complementari ed accessorie svolte nell'ambito portuale;
b) operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione navale: qualsiasi operazione di manutenzione, riparazione e trasformazione effettuata su navi in armamento o in disarmo ormeggiate o ancorate in ambito portuale;
c) datore di lavoro: il titolare dell'impresa portuale; il comandante della nave che si avvale dei membri dell'equipaggio per i servizi e le operazioni portuali, in regime di autoproduzione, ai sensi dell', comma 4 lettera d) della legge 28 gennaio 1994, n. 84, o per operazioni di riparazione e manutenzione navale; il titolare dell'impresa di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi;
d) merce pericolosa: la merce di cui al codice marittimo internazionale per il trasporto delle merci pericolose (Codice I.M.D.G.);
e) accessori di sollevamento e di imbracatura: quelli definiti dal punto 4.1.1. dell'allegato I del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1996, n. 459;
f) luoghi di lavoro a terra: aree di carico, scarico e trasbordo delle merci e relativi accessi;
g) luoghi di lavoro a bordo: luoghi ove si svolgono operazioni e servizi portuali e operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi in ambito portuale;
h) locali chiusi e angusti: ambienti di lavoro chiusi a bordo di nave, di dimensioni ridotte, privi di adeguata ventilazione naturale;
i) Autorità: l'Autorità portuale o, ove non istituita, l'Autorità marittima;
l) ambito portuale: area delimitata e disegnata dal piano regolatore portuale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-07-27;272#art-3