Art. 25 · Precauzioni per i lavoratori per le operazioni relative a merci alla rinfusa solide e merci pericolose
Titolo I

Art. 25

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Precauzioni per i lavoratori per le operazioni relative a merci alla rinfusa solide e merci pericolose

In vigore dal 24 ago 1999
Precauzioni per i lavoratori per le operazioni relative a merci alla rinfusa solide e merci pericolose 1. Il datore di lavoro deve: a) qualora il carico alla rinfusa sia suscettibile di emettere gas tossico o infiammabile o di causare impoverimento del contenuto di ossigeno nell'ambiente provvedere, tramite un consulente chimico di porto, alla misurazione della concentrazione di gas ed ossigeno nell'aria e all'adozione, sulla base dei risultati delle analisi, delle opportune misure di sicurezza; comunicandole all'Autorità, che può disporre controlli; b) qualora durante le operazioni relative a merci alla rinfusa i lavoratori debbano scendere ad operare in stiva o negli interponti. mettere a disposizione dei lavoratori scale fisse, o mobili pronte all'uso, atte ad assicurare un'immediata evacuazione in caso di pericolo per carico franante; c) nello sbarco di rinfusa a mezzo apparecchi aspiranti, assicurarsi che i lavoratori, addetti ad operazioni da effettuarsi in stiva, utilizzino idonee cinture di sicurezza.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-07-27;272#art-25