Art. 21 · Informazioni ai lavoratori relativamente alle merci pericolose
Titolo I

Art. 21

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Informazioni ai lavoratori relativamente alle merci pericolose

In vigore dal 24 ago 1999
1. Il datore di lavoro, in base alle prescrizioni contenute nell'autorizzazione d'imbarco o nel nulla-osta allo sbarco rilasciata dall'Autorità marittima, deve informare i lavoratori incaricati della esecuzione delle operazioni portuali sulla natura pericolosa delle merci, impartendo istruzioni in ordine alle modalità delle operazioni, agli attrezzi da usare ed alle cautele da adottare per la loro manipolazione.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-07-27;272#art-21