Titolo I
Art. 2
2 / 61Campo di applicazione
In vigore dal 24 ago 1999
1. Le norme del presente decreto si applicano alle operazioni ed ai servizi portuali e alle operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi in ambito portuale.
2. Il presente decreto non si applica ai depositi e stabilimenti di prodotti petroliferi o chimici allo stato liquido e di altri prodotti affini, siti in ambito portuale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-07-27;272#art-2