Art. 2 · Campo di applicazione
Titolo I

Art. 2

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Campo di applicazione

In vigore dal 24 ago 1999
1. Le norme del presente decreto si applicano alle operazioni ed ai servizi portuali e alle operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi in ambito portuale. 2. Il presente decreto non si applica ai depositi e stabilimenti di prodotti petroliferi o chimici allo stato liquido e di altri prodotti affini, siti in ambito portuale.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-07-27;272#art-2