Art. 14 · Registro degli apparecchi e degli accessori
Titolo I

Art. 14

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Registro degli apparecchi e degli accessori

In vigore dal 24 ago 1999
1. È istituito, secondo un modello da stabilirsi con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un registro in cui siano indicati il numero e la tipologia degli apparecchi di sollevamento e degli accessori e, limitatamente alla nave, a quei mezzi non fissi in dotazione della nave, che deve essere custodito dal datore di lavoro. 2. Il registro, comprensivo di certificati ovvero verbali rilasciati ai sensi della vigente normativa in occasione di verifiche degli apparecchi di sollevamento e degli accessori da parte dei competenti organi, deve essere tenuto a disposizione dell'Autorità, che può richiederne l'esibizione.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-07-27;272#art-14