Art. 9 · Obblighi dei progettisti, dei costruttori, dei fornitori e degli installatori

Art. 9

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Obblighi dei progettisti, dei costruttori, dei fornitori e degli installatori

In vigore dal 24 ago 1999
1. Fermo restando quanto previsto dall' del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 come modificato dal decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242, i progettisti ed i costruttori di navi mercantili e da pesca nazionali devono rispettare i principi generali di prevenzione in materia di tutela della salute e di sicurezza del lavoro a bordo, secondo le disposizioni del presente decreto e di quanto stabilito, rispettivamente, dall'articolo 232 del codice della navigazione e dall'articolo 275 del relativo regolamento di attuazione, integrato dalle disposizioni contenute all' della legge 14 giugno 1989, n. 234 e nel decreto del Ministro della marina mercantile 18 febbraio 1992, n. 280.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-07-27;271#art-9