Art. 7 · Obblighi del Comandante della nave

Art. 7

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Obblighi del Comandante della nave

In vigore dal 24 ago 1999
1. Ferme restando le disposizioni previste dal codice della navigazione e dal relativo regolamento di attuazione nonché dalle norme vigenti in materia di sicurezza della navigazione, il comandante della nave deve: a) emettere procedure ed istruzioni per l'equipaggio, relative all'igiene, salute e sicurezza del lavoro, in forma chiara e comprensibile; b) segnalare all'armatore, sentito il servizio di prevenzione e protezione di bordo di cui all', le deficienze ed anomalie riscontrate che possono compromettere l'igiene, la salute e la sicurezza del lavoro a bordo; c) valutare, d'intesa con il servizio di prevenzione e protezione, la tipologia di infortuni occorsi al lavoratore marittimo a bordo e comunicare tale dato all'armatore; d) designare, tra i componenti dell'equipaggio, i lavoratori marittimi incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione nelle situazioni di emergenza, anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 203 del regolamento di sicurezza; e) informare l'armatore ed il rappresentante alla sicurezza di cui all', nel caso in cui si verifichino a bordo eventi non prevedibili o incidenti che possano comportare rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori ed adottare idonee misure atte a identificare e rimuovere la causa dell'evento ed a limitare al minimo i rischi per i lavoratori.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-07-27;271#art-7