Art. 5 · Misure generali di tutela

Art. 5

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Misure generali di tutela

In vigore dal 24 ago 1999
1. A bordo di tutte le navi o unità di cui all' - ai fini della prevenzione degli infortuni e dell'igiene del lavoro dei marittimi - sono attuate le seguenti misure di tutela: a) valutazione delle situazioni di rischio per la salute e la sicurezza, connesse all'esercizio dell'attività lavorativa a bordo; b) eliminazione dei rischi derivanti dall'impiego di materiali nocivi alla salute del lavoratore, mediante sostituzioni da realizzare conformemente alle tecnologie disponibili nel settore della progettazione e costruzione navale, e, qualora ciò non fosse possibile, riduzione al minimo del loro impiego a bordo; c) riduzione dei rischi alla fonte; d) programmazione delle attività di prevenzione in stretta relazione con la gestione tecnico-operativa dell'unità navale, anche al fine di limitare al minimo il numero di lavoratori marittimi che sono, o possono essere, esposti al rischio; e) sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso; f) rispetto dei principi ergonomici nella progettazione e costruzione dei locali di lavoro, nella scelta delle attrezzature di lavoro e nella definizione delle metodologie di lavoro, anche al fine di limitare i fattori di fatica; g) priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure dì protezione individuale; h) misure di protezione collettiva ed individuale; i) utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici a bordo delle navi; l) predisposizione di un programma di controllo sanitario dei lavoratori in funzione dei rischi specifici individuati nella valutazione di cui alla lettera a); m) allontanamento del lavoratore marittimo dall'esposizione a rischio per motivi sanitari inerenti la sua persona; n) idonee misure igieniche; o) misure di emergenza in caso di operazioni di soccorso, antincendio, abbandono nave e di pericolo grave ed immediato; p) impiego di idonea segnaletica di sicurezza; q) corretta e regolare manutenzione degli ambienti di lavoro, dei locali di servizio e dei locali alloggio nonché delle attrezzature di lavoro, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alle indicazioni dei fabbricanti; r) informazione, formazione, consultazione e partecipazione dei lavoratori marittimi alle questioni relative alla prevenzione degli infortuni, all'igiene ed alla sicurezza del lavoro a bordo; s) istruzioni per i lavoratori, adeguate all'attività lavorativa da svolgere a bordo. 2. Le misure relative alla prevenzione degli infortuni, all'igiene ed alla sicurezza del lavoro a bordo sono a carico dell'armatore e non devono in nessun caso comportare oneri finanziari per i lavoratori marittimi.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-07-27;271#art-5