Art. 42 · Adeguamenti al progresso tecnico

Art. 42

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Adeguamenti al progresso tecnico

In vigore dal 24 ago 1999
1. Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con i Ministri del lavoro e previdenza sociale e della sanità, si provvede: a) al riconoscimento della conformità alle vigenti norme per la sicurezza e la salute dei lavoratori marittimi di mezzi e sistemi di sicurezza utilizzati a bordo delle navi; b) all'attuazione di direttive della Unione europea in materia di sicurezza e salute dei lavoratori marittimi a bordo delle navi per le parti in cui modificano modalità esecutive e caratteristiche di ordine tecnico di altre direttive già recepite nell'ordinamento nazionale; c) all'adeguamento della normativa di natura strettamente tecnica degli allegati al presente decreto e del regolamento di cui all' in relazione al progresso tecnologico nel settore marittimo.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-07-27;271#art-42